Il controllo dei dipendenti tramite GPS dell’auto aziendale è legittimo?

GPS e controlli al lavoratore
  • Il caso
  • Normativa applicabile
  • Cosa dice la Corte di Cassazione
  • Conclusioni

Il caso

Nel contesto lavorativo attuale, sempre più caratterizzato dall’uso di strumenti tecnologici avanzati, una delle questioni che emergono con maggiore frequenza riguarda i limiti entro cui il datore di lavoro può esercitare il proprio potere di controllo. Per le aziende operanti nelle province di Macerata, Ancona e Fermo, dove spesso l’attività lavorativa implica spostamenti sul territorio, il tema è attuale.

In un precedente articolo, al link qui sotto, avevo affrontato il tema del controllo del datore di lavoro sul computer aziendale

Il datore di lavoro può controllare il computer dei propri dipendenti? – Michela Paolini

Quando si parla del GPS del veicolo aziendale, il datore di lavoro può usarlo per controllare i propri dipendenti? Che limiti ci sono, tenuto conto del legittimo diritto alla privacy del lavoratore?

Normativa applicabile

Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970 così come modificata dal D. Lgs. 151/2015 e dal D. Lgs. 185/2016

Art. 4 (Impianti audiovisivi)

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Nel 2016 la Corte di Cassazione ha escluso la natura difensiva del controllo attuato da parte del datore di lavoro con il sistema satellitare GPS installato sulla vettura aziendale e lo ha ritenuto illegittimo. Non possono, infatti, ritenersi difensivi meccanismi di controllo a distanza generalizzati che siano stati predisposti prima ancora dell’emergere di qualsiasi sospetto e che riguardino la prestazione lavorativa in sé (si veda Corte Cass. civ. n. 19922/2016).

Tuttavia in altra sentenza la Corte di Cassazione aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento, in danno di un lavoratore, dopo una serie di controlli svolti grazie al sistema satellitare GPS, in quanti li aveva ritenuti “difensivi” (si veda Corte Cass. civ. 12/10/2015, n. 20440).

Si segnala, inoltre, più recente sentenza della Corte di Appello di Roma che ha ritenuto che i GPS installati sui veicoli aziendali costituiscono “strumenti di controllo a distanza” e non rientrano nella deroga prevista dal comma 2 dell’art. 4 L. 300/1970, salvo che non siano indispensabili per l’esecuzione della prestazione stessa. Per la Corte di Appello la loro installazione richiede il previo accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. In mancanza di accordo o autorizzazione, le informazioni raccolte tramite GPS non sono utilizzabili a fini disciplinari (si veda Corte di Appello di Roma sentenza 22/2/2021, n. 641).

Conclusioni

Il GPS sull’auto aziendale può essere uno strumento utile e legittimo, ma solo se utilizzato nel rispetto delle regole. Il datore di lavoro non può trasformarlo in un mezzo di sorveglianza costante e indiscriminata del dipendente. Andrà, in ogni caso, vagliato il caso specifico.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 6 maggio 2026