- Il caso
- Indennità di malattia
- Cosa succede in caso di assenza non giustificata ai controlli INPS?
- La sentenza
Il caso
Si era rivolto al nostro studio legale un lavoratore della provincia di Fermo che risultato assente alle controllo di visite INPS, quando era in malattia, si è visto trattenere dall’INPS l’indennità di malattia non solo per i periodi successivi alla visita mancata di controllo, ma anche per il periodo precedente. Ha così impugnato il provvedimento di trattenuta di fronte al Tribunale di Fermo e poi alla Corte di Appello di Ancona.
Indennità di malattia
L’indennità di malattia è una prestazione previdenziale erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici), al fine di garantire un sostegno economico mentre si è in malattia.
Durante il periodo di fruizione dell’indennità, il lavoratore è tenuto a osservare determinati obblighi di reperibilità, per consentire l’effettuazione delle visite mediche di controllo da parte dei medici incaricati dall’INPS.
Cosa succede in caso di assenza non giustificata ai controlli INPS?
- In caso di prima assenza ingiustificata alla visita di controllo, l’INPS non corrisponde l’indennità di malattia per un massimo di 10 giorni di calendario a partire dall’inizio dell’evento morboso.
- In caso di seconda assenza ingiustificata, l’INPS riduce del 50% l’indennità di malattia per il periodo residuo della malattia, oltre ai primi dieci giorni già sanzionati.
Il nostro cliente, invece, si era visto trattenere, dopo la seconda assenza ingiustificata, il 50% dell’indennità di malattia per tutto il periodo, anche quello precedente alla visita.
La sentenza
Con sentenza n. 657/2025, pubblicata il 5 dicembre 2025, la Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, in secondo grado, dopo che il Tribunale di Fermo aveva respinto la domanda, ha accolto le difese presentate dall’avv. Paolini, per il suo assistito contro l’INPS.
L’avv. Paolini ha sostenuto in giudizio che l’INPS non avesse diritto a trattenere l’indennità di malattia per tutto il periodo di malattia, ma solo per quello successivo alla assenza ingiustificata alla visita di controllo.
La Corte di Appello ha così statuito che “l’interpretazione letterale della disposizione di legge, corrisponde alla sua ratio, riceve conferma dalla sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione stessa nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni”; negli stessi termini, Cass.Civ., sez. lav., n.1809 del 28/01/2008, secondo cui “la lettera della disposizione di legge risultante dalla pronuncia n. 78 del 1988 della Corte Costituzionale, vale unicamente ad impedire la protrazione degli effetti della sanzione di decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni”; in termini sostanzialmente analoghi, v. anche Cass.Civ., sez. lav., 07/07/2020, n.13980; Cass.Civ., sez. lav., 08/11/1994, n.9239; Cass.Civ., sez. lav., 23/11/1992, n.12502; Cass.Civ., sez. lav., 28/05/1992, n.6405; Cass.Civ., sez. lav., 06/12/1991, n.13143; Cass.Civ., sez. lav., 08/05/1991, n.5085; Cass.Civ., sez. lav., 08/09/1989, n.3888).
La sentenza ha così aderito alla tesi e alle conclusioni dell’avv. Paolini e ha condannato l’INPS a restituire al lavoratore quanto indebitamente trattenuto.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 14 gennaio 2026
