Responsabilità CONSOB e prospetto informativo

  • Il caso
  • Normativa applicabile
  • Cosa dice la Corte di Cassazione
  • Conclusioni

Il caso

Quando si è in presenza di una sottoscrizione di strumenti finanziari, tramite offerta al pubblico, se il prospetto informativo contiene informazioni false, la CONSOB può essere ritenuta responsabile?

Si può richiedere un risarcimento del danno alla CONSOB che non ha vigilato in maniera adeguata?

Normativa applicabile

Art. 1176 c.c.

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata

Cosa dice la Corte di Cassazione

Con recente ordinanza la Corte di Cassazione ha affermato che “potrà, dunque, ravvisarsi una colpa nei casi in cui la falsità delle informazioni contenute nel prospetto è manifesta ovvero nel caso in cui abbia omesso di svolgere i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tali falsità”.

Conclude quindi la Suprema Corte che “non può ritenersi responsabile la Consob per il solo fatto della falsità del prospetto, in quanto in questo modo le si attribuirebbe una responsabilità di mera posizione idonea a dare luogo a un rischio di paralisi dell’attività di autorizzazione alla pubblicazione dei prospetti o, comunque, a un eccesso di deterrenza” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 1653 del 16 gennaio 2024).

Conclusioni

La Consob, per l’attività di controllo che esercita, non svolge una valutazione di merito sugli strumenti finanziari e non verifica neanche la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto informativo.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 3 aprile 2024